Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: controllo requisiti

In caso di svolgimento di una gara sopra soglia comunitaria, quali sarebbero precisamente tutte le pubblicazioni da effettuare in via preliminare, prima della materiale effettuazione della gara con procedura aperta a rilevanza comunitaria? Inoltre, qualora si aggiudicasse una ditta straniera, come verrebbero eseguiti i controlli sui requisiti generali ed antimafia? Occorrerebbe scrivere una PEC a ciascun organo di controllo del paese dell'aggiuducatario, paritetico della nostra Agenzia delle Entrate, Tribunale, Camera di Commercio, INPS/INAIL, Prefettura e Provincia per il controllo di regolarità sull'assunzione dei disabili? Oppure esisterebbe un metodo più agevole e più rapido? Magg. Filippo STIVANI

Qualora la Stazione Appaltante (SA) esperisca una procedura di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria, mediante l’utilizzo di strumenti telematici (il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” - MEPA - di CONSIP S.p.A.), i controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla Società aggiudicataria devono essere sempre eseguiti dalla SA stessa, con la sola eccezione data dall’eventuale presenza, sulla medesima piattaforma telematica di negoziazione, di evidenze documentali che comprovino l’avvenuta verifica dei prefati requisiti (ex. art. 80) da parte del gestore della piattaforma (nel caso del MEPA, la CONSIP) durante le attività di “controllo a campione” delle dichiarazioni presentate dalla prefata Società aggiudicataria per la permanenza nelle categorie/lotti dei bandi per cui viene richiesto l'abilitazione ovvero il rinnovo. Tale interpretazione, a parere dello scrivente, appare in linea con la vigente formulazione dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 50/2016, come confermata dal parere del MIT n. 542 in data 16/09/2019. In nessun caso, sempre a parere dello scrivente, appare plausibile che la SA possa prevedere la mera “supposizione” degli avvenuti controlli (ex. art. 80) da parte del gestore del MEPA, senza aver avuto effettivo riscontro documentale del regolare accertamento eseguito (nonché della data di esecuzione dello stesso). Per quanto sopra, si ritiene corretto affermare che la SA dovrà sempre effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società aggiudicataria di una procedura di affidamento sotto soglia comunitaria sul MEPA, ovvero dovrà verificare l’effettiva presenza di evidenze documentali del “controllo” eseguito sulla Società aggiudicataria da parte del gestore della piattaforma?

In relazione i controlli di legge, a seguito di aggiudicazione di procedura sopra soglia comunitaria ad operatore economico spagnolo, si chiede se l'acquisizione delle certificazioni (regolarità fiscale, contributiva e iscrizione camera di commercio) presentate dall'operatore richiedono verifica presso gli enti spagnoli emittenti oppure sono sufficienti per procedere con la stipula del contratto, stante l'acquisizione del Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti ed essendo trascorsi 30 giorni dalla consultazione della BDNA, senza alcun rilascio della informativa liberatoria provvisoria. Si precisa che l'AVCPASS ha rilasciato unicamente il Casellario Annotazioni ANAC. Si chiede inoltre se il sistema E-Certis può essere ritenuto strumento valido a norma di legge per verificare la tipologia di certificazioni rilasciate dalle Autorità spagnole per i contratti di appalto pubblici.

Fermo restando l'obbligatorietà della verifica della regolarità contributiva (INARCASSA) per l'affidamento a singolo professionista, senza dipendenti e/o collaboratori, in forza dell'art. 80 del Codice, si chiede di sapere se anche per la liquidazione delle competenze tecniche occorre procedere alla verifica Inarcassa. In caso di risposta affermativa si prega voler comunicare la fonte normativa posto che l'art. 30, comma 5 del Codice, a parre dello scrivente, fa espresso riferimento solo al DURC, relativamente al personale dipendente.

Le Stazioni Appaltanti (SA) in caso di utilizzo del MEPA, per quanto concerne il possesso dei requisiti generali degli operatori economici (OE) in esso iscritti, possono avvalersi delle semplificazioni connesse alla previa verifica già svolta da CONSIP (cfr. parere n. 842): le verifiche dei requisiti generali, possono infatti essere omesse dalla SA, facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP (cfr. parere 843). Nello specifico, il comma 6 bis dell'art. 36 del Codice, recita: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli OE nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione, verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (...)"; quindi, per quanto riguarda i mercati elettronici, per ogni OE che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 . In sintesi, la singola SA, ha mera facoltà di compiere propri controlli (cfr parere n. 845). Per quanto precede si chiede se, ogni qual volta l'SA decida di avvalersi di tale semplificazione, sia obbligata o meno a doverlo espressamente indicare negli atti amministrativi di gara, quali ad esempio la determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e/o nel provvedimento/determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 54 del Codice. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In riferimento al parere n. 1226 si evidenzia che, come indicato da CONSIP sul proprio portale alla sezione supporto/FAQ, lo stesso effettua sistematici controlli periodici sugli operatori economici (OE) iscritti al MEPA, attivandoli anche su specifica segnalazione da parte delle Stazioni Appaltanti (SA), in riferimento a casi sospetti. Addirittura viene svolto un controllo sugli OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 nei confronti dei quali, l'ammissione al MEPA, viene accettata solo se in presenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. Una ditta non più in possesso dei requisiti, inibita da CONSIP ad operare sul MEPA, la si individua agevolmente consultando l'elenco dei propri OE "preferiti" alla voce "stato", alla quale viene associata la dicitura "sospesa". Le aziende "sospese", al pari di quelle che non hanno mai ottenuto l'abilitazione per carenza di requisiti, scompaiono dal portale divenendo non invitabili alle procedure telematiche. In sintesi il sistema, tramite la possibile verifica degli OE preferiti "sospesi" non più idonei, aggiornata in tempo reale da CONSIP, appare offrire una sufficiente garanzia per poter applicare quanto indicato dai pareri n. 842, 843 ed 845, concretizzando un'importante semplificazione dell'iter burocratico amministrativo oltre che una sensibile contrazione dei tempi di conclusione del procedimento. Si chiede se tale ragionamento sia condivisibile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

La Stazione Appaltante (SA), per la verifica dell'attestazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non deve compiere alcun controllo in merito se non quello di accertare, mediante accesso al sito ANAC, l'esattezza di tale documentazione. Per quanto concerne invece i lavori o i singoli lotti prestazionali di un'opera più complessa, di importo inferiore agli € 150.000 + IVA, come può l'SA operare altrettanto celermente la verifica del possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010? Sulla piattaforma MEPA ad esempio è presente, nel passaggio n. 4 denominato "inviti dei fornitori", la specifica sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore" nella quale viene evidenziato che, l'operatore economico, può partecipare agli appalti di lavori pubblici per una determinata categoria, entro l'importo di € 150.000 + IVA poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma: è sufficiente effettuare tale verifica su MEPA? In caso contrario, cosa deve di preciso verificare l'SA ed eventualmente tramite quale piattaforma? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Spett.le Ministero,
la scrivente Stazione appaltante è nella fase di aggiudicazione di una procedura bandita ai sensi del d.lgs. 50/2016. L’offerente verso cui è stata disposta, da parte del RUP, la proposta di aggiudicazione è un operatore estero transfrontaliero extra UE, con sede legale in UK.
Come noto, a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è pertanto considerato un “Paese terzo” anche in materia di appalti pubblici
Corre l’obbligo di evidenziare, tuttavia, che il 1º gennaio 2021 il Regno Unito ha aderito all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e che a norma di tale accordo “l'Unione europea e il Regno Unito si sono reciprocamente impegnati a garantire agli operatori, ai beni e ai servizi dell'altra parte l'accesso a determinate opportunità nel settore degli appalti pubblici”.
Ciò premesso, la scrivente stazione appaltante si interroga sulle modalità di verifica circa l’effettivo possesso da parte del predetto operatore economico dei requisiti di partecipazione, atteso che l’art. 88 prevede espressamente che “Le stazioni appaltanti al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali… richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis”
Risulta però che tale sistema non sia utilizzabile per operatori esterni all’UE, tanto che i certificati dei paesi con sede UK non sono selezionabili.
Alla luce di tale problematica, si chiede a codesto spettabile Ministero con che modalità la scrivente Stazione appaltante può procedere con il controllo sull’effettivo possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico, atteso che anche il sistema E-certis non pare applicabile al caso di specie e che all’interno della normativa non pare delineata alcuna specifica procedura per la problematica de qua.

L’art. 52 co. 1 indica che, nelle procedure d’affidamento di cui all’articolo 50, co. 1, lett. a) e b) d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, gli Operatori Economici (OE) attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante (SA) verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ, CONSIP indica espressamente che: 1 - “vengono effettuate, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive... degli OE, controlli trimestrali a campione per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consultando anche le competenti autorità (INPS, INAIL, AdE, Tribunale etc.)”; 2 – vengono altresì effettuati controlli mirati, a seguito di specifiche segnalazioni da parte delle SA. In tale contesto, stante il vigente obbligo per numerose SA all'utilizzo del MEPA si ritiene che, la stessa, si possa avvalere dei controlli a campione già eseguiti da CONSIP per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 5.000 + IVA ed € 40.000 + IVA. In sintesi: in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per adempiere a quanto previsto dall'art. 52 co. 1 del nuovo Codice, può l’SA avvalersi dei controlli a campione già svolti da CONSIP, evitando di doverne eseguire ulteriori? Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, una ditta risultata non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore.

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Nell'importo di 40.000 euro deve essere conteggiata anche la cassa professionale (nel caso di incarichi di architettura/ingegneria)?

Buon giorno,
dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, pare di intendere che gli affidamenti di appalto sotto i 40 mila euro siano immediatamente efficaci. Infatti si parla di risoluzione del contratto nel caso in cui emergessero, dalle verifiche a campione, il mancato possesso dei requisiti dichiarati.
Detto articolo fa parte del Libro II – Parte I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
Il comma 5 dell’art. 17, invece, dispone (come nel vecchio Codice) la necessità di effettuare le verifiche sui requisiti prima di poter disporre l’aggiudicazione; e quindi, tanto più, prima di sottoscrivere il contratto.
Poiché quanto disposto dall’art. 52 costituirebbe un sicuro snellimento di tutte le piccole procedure, si chiede cortesemente di avere conferma se dette disposizioni sono sostanzialmente “derogatorie” rispetto ai principi generali.
Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di un cortese riscontro.

Si può richiedere il casellario giudiziale e l'antimafia al personale dipendente di un aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera con la riserva da parte della stazione appaltante di chiedere la sostituzione dei dipendenti che riportino precedenti per reati che la stazione appaltante ritiene (a suo giudizio o secondo eventuale normativa vigente) incompatibili con l'esecuzione dell'appalto? Esiste normativa e/o giurisprudenza a riguardo?